Ogni contribuente, in caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione e applicazione di normative riguardanti tributi comunali, ha il diritto di presentare all’amministrazione finanziaria comunale una domanda scritta, allo scopo di poter conoscere preventivamente la portata di una norma tributaria e il comportamento del Comune in caso di controllo.
La domanda scritta, detta istanza di interpello tributario, può essere presentata sempre e soltanto per casi concreti e personali da:
- singoli contribuenti;
- sostituti d’imposta;
- associazioni sindacali o di categoria;
- CAF;
- studi professionali.
Le associazioni sindacali o di categoria, CAF e gli studi professionali possono presentare l’istanza di interpello anche per una molteplicità di soggetti.
L’istanza di interpello, che deve essere inviata al Comune prima dell’attuazione della norma per cui si chiede l’interpretazione, può essere redatta su carta libera e deve contenere:
a) dati indentificativi del contribuente e tutti gli indirizzi, anche telematici, a cui il Comune invierà la risposta;
b) circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, in relazione al quale sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
ed eventualmente
f) copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
L’ istanza di interpello può essere consegnata
- a mano in Comune;
- inviata mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
- inviata via PEC all’indirizzo leifers.laives@legalmail.it .
Qualora l’istanza di interpello non contenga tutti o alcuni dei punti c), d), e), il Comune ne richiede la presentazione al contribuente, il quale ha trenta giorni per provvedere.
L’istanza di interpello non è invece ritenuta ammissibile se
- è priva dei requisiti a) e b);
- non è presentata preventivamente;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
Nel caso in cui l’istanza di interpello sia ammissibile, il Comune invia al contribuente la risposta, scritta e motivata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
In caso di richiesta di integrazione della documentazione da parte del Comune, la risposta è inviata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che presenta la domanda, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione non sia comunicata entro i termini poco sopra descritti, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
Normativa
Artt. 1 e 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
Regolamento comunale