Non possono essere effettuate vendite di liquidazione e promozionali nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.
Vendite di liquidazione (art. 10 L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 e art. 12 D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.
Se il titolare di una struttura di vendita intende effettuare una vendita di liquidazione, deve comunicarlo prima della data d'inizio della vendita al Comune con apposita comunicazione tramite lo sportello unico digitale SUAP.
Alla domanda deve essere allegata una lista delle merci poste in vendita distinte per settori merceologici con l'indicazione della quantità nonchè del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per i gruppi omogenei di merci poste in vendita.
Vendite promozionali (art. 10 L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 e art. 14 D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
Sono considerate vendite promozionali quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l’azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d’affari suscitando l’interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d’acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l’acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari.
Se il titolare di una struttura di vendita intende svolgere una vendita promozionale, deve darne preventiva comunicazione almeno 10 giorni prima al Comune con apposita comunicazione tramite lo sportello unico digitale SUAP. Sono da allegare i testi promozionali e l'elenco delle merci scontate.
Vendite di fine stagione (art. 10 L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 e art. 14 D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell’anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di Commercio.
L’Ufficio effettuerà accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Si rammentano le applicazioni delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Costo
Nessuno.
Sportello SUAP
Normativa
Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare 12 febbraio 1996, n. 13