Trascrizione di provvedimenti stranieri

Informazioni generali
Il cittadino italiano deve chiedere la trascrizione nei registri di stato civile delle sentenze e dei provvedimenti stranieri che lo riguardano. Il documento deve essere in originale, passato in giudicato, tradotto in lingua italiana, legalizzato o apostillato, se necessario. Per la presentazione della domanda e per tutte le altre informazioni sui requisiti richiesti per la trascrizione, l’interessato deve rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici.
L'ufficio provvederà alla trascrizione del provvedimento, alle annotazioni nei registri di stato civile e all'aggiornamento degli archivi anagrafici.

Requisiti

  • essere residenti nel Comune di Laives;
  • l’atto di matrimonio (per la separazione e il divorzio) o l’atto di nascita (per gli altri provvedimenti), devono essere stati trascritti o formati nel Comune di Laives.

Documenti
Rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici.


Normativa
Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del diritto internazionale privato
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento di Stato Civile
Regolamento Europeo n. 2201/2003



Competente