Convivenze di fatto

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che regolamenta l’istituto giuridico della convivenza di fatto.
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile e coabitanti ed aventi dimora abituale allo stesso indirizzo.

Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare apposita richiesta, con la modulistica disponibile in allegato. Il modulo, compilato, sottoscritto dalle parti e con in allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di entrambe le parti, deve essere trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di Laives ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione (al momento tale possibilità non è consentita);
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La domanda deve essere inviata a uno dei seguenti recapiti:

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio Anagrafe registra le dichiarazioni ricevute, con effetti giuridici dalla data di presentazione.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta, l'Ufficio Anagrafe si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Trascorsi i 45 giorni senza che l'interessato abbia ricevuto notizie circa eventuali requisiti mancanti, la costituzione della convivenza di fatto si considererà conforme alla dichiarazione resa.
Nel caso l'Ufficio Anagrafe verificasse la non sussistenza dei requisiti cui è subordinata la costituzione della convivenza di fatto, provvederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Gli interessati avranno poi ulteriori 10 giorni per rendere le proprie controdeduzioni o osservazioni al riguardo.
In caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni o osservazioni, l'Ufficio Anagrafe procederà all'annullamento della registrazione anagrafica effettuata, con successivo ripristino della precedente posizione anagrafica. L'annullamento sarà notificato agli interessati.

I conviventi di fatto hanno:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione come rappresentante è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Questo contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autentica da un notaio o da un avvocato.
Il notaio o l’avvocato deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza.


Normativa
Legge 20 maggio 2016, n. 76


Modulistica