L’imposta comunale di soggiorno è dovuta per i pernottamenti negli esercizi ricettivi.
Sono tenuti a pagare l'imposta tutti coloro che pernottano negli esercizi ricettivi ubicati nel Comune di Laives.
L'imposta è dovuta per persona e per notti di pernottamento e dal 1. gennaio 2024 è quantificata in:
- 3,00 € per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
- 2,50 € per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli agriturismi a 5 fiori, gli affittacamere a 5 soli e i camping a 5 stelle;
- 2,00 € per tutti gli altri esercizi ricettivi.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi;
f) minorenni fino al raggiungimento del 18° anno d’età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.
Secondo le normative vigenti gli esercizi ricettivi che sono tenuti a riscuotere e a riversare al Comune di Laives le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno sono:
1. le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggi-albergo, residence come da articolo 5 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
2. le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, alberghi per la gioventù come da articolo 6 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
3. le camere e gli appartamenti come da Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;
4. gli agriturismi come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;
5. le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.
Modalità di pagamento:
Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese deve essere effettuato il versamento al Comune tramite PagoPA.
Normativa
Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4.
Regolamento comunale
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno