Riconoscimento di un figlio naturale

Informazioni generali
Per figlio "nato fuori dal matrimonio" si intende quello nato da genitori non coniugati tra loro, mentre "nato nel matrimonio" viene definito il figlio nato da genitori coniugati tra loro.

Il riconoscimento di un figlio naturale può essere fatto:

  • al momento della denuncia di nascita, da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e verso i quali non esistano impedimenti di legge;
  • successivamente alla nascita, tramite una dichiarazione di riconoscimento, resa da uno o entrambi i genitori maggiori di 16 anni presso lo stato civile; gli interessati devono presentarsi per un colloquio preliminare e per fissare l'appuntamento per la firma dell'atto. 

Qualora il figlio da riconoscere abbia meno di 14 anni, è necessaria la presenza dell'altro genitore, per la sottoscrizione dell'atto di consenso.
Qualora il figlio sia ultraquattordicenne, è necessaria la sua presenza per la sottoscrizione dell'atto d'assenso e - se maggiorenne - anche per la scelta del cognome.
Il maggiorenne riconosciuto assume, infatti, immediatamente il cognome scelto, non così il minorenne, per il quale i genitori, dopo la dichiarazione di riconoscimento, possono far richiesta di conferma/cambio di cognome al Tribunale per i Minorenni, che emana il decreto e lo trasmette ai Servizi demografici – Stato civile di Laives per la trascrizione e l'aggiornamento dei dati anagrafici.

Requisiti
Chi effettua il riconoscimento deve avere un'età superiore ai 16 anni.

Documenti
Un documento d'identificazione valido



Normativa
Artt. 28-49, Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento di Stato Civile
Artt. 250 e segg., Codice Civile