Pubblicazioni di matrimonio

Informazioni generali
Sia per il matrimonio civile che per quello religioso è indispensabile la pubblicazione di matrimonio, che va richiesta all'ufficio di Stato civile del Comune di residenza di uno dei nubendi.
In caso di matrimonio religioso i nubendi devono prima rivolgersi al Parroco o al Ministro di Culto celebrante, che predispone la richiesta di pubblicazione da presentare all'ufficio di Stato civile di Laives.
Dopo l'acquisizione degli atti viene fissato un appuntamento per la firma del verbale di pubblicazione da parte di entrambi i nubendi. Entrambi gli interessati, nel giorno prefissato, devono presentarsi all'ufficio muniti di valido documento di identificazione.
L'atto di pubblicazione di matrimonio è pubblicato all'albo pretorio online del Comune per almeno 8 giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
Le pubblicazioni sono valide 180 giorni; scaduto questo termine senza aver contratto matrimonio, dovrà essere ripresentata una nuova richiesta.
I futuri sposi devono segnalare, al momento della firma delle pubblicazioni, la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le generalità dei due testimoni prescelti. Salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni.
La scelta del regime di separazione dei beni va dichiarata, ai sensi dell'articolo 162, comma 1 del Codice Civile, all'atto di celebrazione del matrimonio, preavvertendo l’ufficio di Stato civile o, in caso di matrimonio religioso, il Parroco o il Ministro di Culto celebrante.

Requisiti
Almeno uno degli interessati deve essere residente nel Comune di Laives.

Documenti
Per l'elenco della documentazione richiesta rivolgersi direttamente agli sportelli dei Servizi demografici – Anagrafe e Stato Civile.


Normativa
Artt. 84-116, Codice civile
Artt. 50-62, Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento di Stato Civile
Artt. 5-7, Legge 27 maggio 1929, n. 847


Competente

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