Oggetti trovati

nullChiunque trovi sul territorio comunale oggetti di piccole o medie dimensioni di cui non conosce il proprietario, è tenuto a consegnare l’oggetto o gli oggetti presso il servizio Oggetti trovati.

Al momento della consegna l'operatore di polizia locale redige il verbale di ritrovamento, inserisce i dati dell’oggetto nel registro digitale ed emette l’avviso da pubblicare nell’Albo pretorio.

L’oggetto rimane in custodia per un anno presso il servizio. Se entro tale termine l’oggetto non viene reclamato dal legittimo proprietario, la persona che l’aveva precedentemente ritrovato e consegnato ne diviene proprietaria.

Il ritrovatore, divenuto proprietario, ha la facoltà di ritirare l’oggetto previo accordo con il servizio oppure, se non interessato, può cedere l’oggetto al Comune, che provvede alla donazione ad associazioni senza scopo di lucro o allo smaltimento. 

Tutte le informazioni sugli oggetti ritrovati e depositati presso il servizio sono disponibili sul sito oggettitrovati.it



Normativa
Artt. 927, 928, 929 Codice civile