Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

È una dichiarazione che sostituisce l'atto notorio.
Sotto la propria responsabilità il cittadino può dichiarare:

  • stati, fatti e qualità personali di cui abbia diretta conoscenza, relativi a sé stesso oppure ad altri soggetti;
  • la conformità della copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita dell'autenticazione della firma quando viene presentata:

  • a una Pubblica Amministrazione;
  • ai concessionari o ai gestori di pubblici servizi;
  • ai privati che vi consentano.

In questo caso, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto al ricevimento della pratica oppure presentata o inviata allegando fotocopia di un documento di identità.

È necessario invece procedere all’autenticazione della firma se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata:

  • a privati;
  • a una pubblica amministrazione (e ai gestori di servizi pubblici) al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Importante
Nel caso la dichiarazione sostitutiva di notorietà debba essere presentata al fine della riscossione, da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.), erogati da Pubbliche Amministrazioni, è necessaria l’autentica della firma.

Qualora il richiedente necessiti dell'autenticazione della sottoscrizione di domande o di dichiarazioni contenenti anche scritture private, con particolare riferimento a quelle che hanno per oggetto manifestazioni di volontà (es.: procure, mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc..) comprese le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici di diritto privato, cioè di natura contrattuale, dette autenticazioni rientrano, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, nell'esclusiva competenza del notaio.

Requisiti
Piena capacità di agire.

Documenti
Un documento di identità valido o fotocopia dello stesso in caso di invio per posta o via fax



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