Denuncia di nascita

La denuncia di nascita è resa:

  • entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove il bambino è nato;
  • entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori del bambino; nel caso in cui i genitori del bambino intendano rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza, ma non risiedano nello stesso comune, questa va resa nel comune di residenza della madre.
    Solo se vi è apposito accordo tra i genitori, che deve essere comunicato all'ufficiale dello stato civile, è possibile rendere la dichiarazione di nascita nel comune di residenza del padre. In ogni caso però l'iscrizione anagrafica del bambino avverrà nell'anagrafe del comune di residenza della madre.
  • entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune dove il bambino è nato.

Se la dichiarazione è fatta dopo i prescritti dieci giorni dalla nascita l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.

Requisiti

  • essere genitore del neonato e maggiore di anni 16, requisito indispensabile per poter riconoscere un figlio;
  • se i genitori non sono uniti in matrimonio, devono presentarsi insieme.

Documenti

  • Attestazione di nascita (rilasciata dal medico o dall'ostetrica);
  • carta di identità o altro documento di riconoscimento valido. 

Normativa
Codice Civile
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento di Stato Civile