Autenticazione di copia

Informazioni generali
Il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione (es. titoli di studio o di servizio, documenti fiscali ecc..) sono conformi all'originale, può essere autocertificato dal cittadino mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Tale dichiarazione, per la quale non è necessaria l’autenticazione della firma, può essere resa mediante il modulo apposito o essere scritta in calce alla copia stessa e deve essere utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i Consolati e le Ambasciate italiani all’estero) e con gestori di pubblici servizi.

L'autenticazione, che consiste nell'accertamento della conformità della copia all'originale, può essere effettuata al momento della consegna, direttamente dal funzionario che ha richiesto la sua presentazione, dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente della P.A. richiedente, che sia competente a ricevere la documentazione.

Presso gli sportelli dei Servizi Demografici - Anagrafe l'autenticazione della copia viene effettuata solo se il documento è da presentare:

  1. a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione (in essa sono compresi Consolati e Ambasciate italiani all’estero);
  2. a soggetti diversi dai gestori di pubblici servizi.

L'autenticazione viene effettuata mediante esibizione dell'atto originale, che viene restituito, e di una copia fotostatica, fedele riproduzione dello stesso.
Non è invece possibile ottenere l'autenticazione di copie di atti o documenti che siano copie già rese conformi di copie ottenute da fotografie o di copie su carta chimica.
Se l'originale non è in possesso dell'interessato, ma si trova depositato presso una P.A., l'autenticazione va richiesta al funzionario dell'ufficio che lo ha in deposito.
L'autenticazione di copie può essere anche ottenuta presso un notaio, il cancelliere del tribunale, il segretario comunale.

Importante
Si ricorda che le autentiche di copia, ai sensi degli art. 1 e 2 Tab. "A" del D.P.R. 642/72, devono essere rilasciate in bollo da € 16,00 + € 0,50 per diritti di segreteria.
Le esenzioni dal bollo sono applicabili soltanto nei casi previsti dalla legge.
Quando gli utenti richiedono un certificato o un'autentica di firma o copia devono indicare sotto la loro diretta responsabilità l'uso e/o la norma esentativa dal bollo.
In caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare l'imposta di bollo.
L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

Pertanto, il costo dell'autenticazione di copia è così fissato:

  • in bollo: marca da bollo da Euro 16,00 (+ Euro 0,50 in contanti per diritti di segreteria) fino a quattro facciate, aumentate di un'ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 ogni ulteriori quattro facciate o frazioni di esse;
  • in esenzione: Euro 0,25 o gratuito.

 Documenti da presentare

  • Originale del documento e copia fotostatica fedele riproduzione dell’originale;
  • un documento di identità o di riconoscimento personale del richiedente, in corso di validità.