SUAP - Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie

La legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 „Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie" regola chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Inoltre prevede la somministrazione di pasti e bevande limitata alle persone alloggiate, disciplina la denuncia dell’attività e relativa cessazione nonché la notifica delle persone alloggiate e la pubblicità dei prezzi.

Non rientra in questa categoria la locazione di camere ed appartamenti con prestazione in forma non imprenditoriale di vitto e alloggio purché non venga svolta un’attività di promozione e a condizione che entro l’arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d’affitto per camera rispettivamente appartamento.

Per le attività di affitto privato di camere e appartamenti ammobiliati tutte le richieste/comunicazioni sono da effettuare attraverso lo sportello unico per le attività produttive SUAP.

Sportello SUAP




Normativa
Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie riguardo l’alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati
Legge provinciale 06 aprile 1993, n. 8 Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32 Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali



Modulo domanda assegnazione posti letto

Competente