Calcolo dell’ICI online

Immobile
Possesso nel 2011    
(1)
(2)
(3)
Dati prima pertinenza: (4)
Possesso nel 2011    
Dati seconda pertinenza: (5)
Possesso nel 2011    

Imposta Detrazione Importo rata Da versare
rata
IIª rata

Note

(1) La rendita da indicare è quella in vigore al 1° gennaio 2011 senza la rivalutazione del 5%.

(2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone e che di fatto non sono utilizzati. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità rilasciata dal sindaco o in alternativa dalla data di presentazione all’Ufficio Risorse – Tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

(3) Con decreto legge n. 93/2008, è stata deliberata l’esenzione totale dall’imposta ICI dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

L’esenzione non riguarda:

  • le categorie catastali A1, A8 e A9;
  • i cittadini italiani residenti all’estero – AIRE

per i quali continua ad essere applicabile l’aliquota agevolata e la detrazione comunale.
In caso di più contribuenti dimoranti la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di proprietà.

(4) (5) Per pertinenza dell’abitazione principale si intende un garage oppure un box e/o un posto auto, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.