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Calcolo dell'ICI on line
Immobile
Tipo di immobile
Quota di proprietá  % Possesso nel 2010 da 
   
(*)Rendita  €  Aliquota  °/oo 
(**)Riduzione per inagibilitá  dell´immobile      
(***)Detrazione abitazione  principale   Nr. proprietari  residenti  
(****) Dati prima pertinenza 
Quota di proprietá  % Possesso nel 2010 da 
 
Rendita  €  
(****) Dati seconda pertinenza 
Quota di proprietá  % Possesso nel 2010 da 
 
Rendita  €  
  Imposta Detrazione Importo rata Da versare
I rata         
II rata         

   
 

(*) La rendita da indicare é quella in vigore al 1° gennaio 2010 senza la rivalutazione del 5%.

(**) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e che di fatto non sono utilizzati. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità rilasciata dal sindaco o in alternativa dalla data di presentazione all’Ufficio Finanziaria - Tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

(***) Con decreto legge n. 93/2008, è stata deliberata l'esenzione totale dall'imposta ICI dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze.
Si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.
L’esenzione NON riguarda:

  • le categorie catastali A1, A8 e A9;
  • i cittadini italiani residenti all’estero – AIRE

per i quali continua ad essere applicabile l’aliquota agevolata e la detrazione comunale.
In caso di più contribuenti dimoranti la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di proprietà.

(****) Per pertinenza dell’abitazione principale si intende un garage oppure un box e/o un posto auto, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.